18.02.2014 16:56
Come ogni anno, le società (SSD) ed associazioni (ASD) sportive dilettantistiche sono tenute a rilasciare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposti durante l'anno solare precedente per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonchè al rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO).
Si sottolinea soprattutto che le società ed associazioni sportive dilettantistiche dovranno provvedere al rilascio della certificazione dei compensi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto prestazioni di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR anche se rientranti nella fascia di esenzione di 7.500 euro, in quanto gli stessi devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770/semplificato e rappresentano, per il percipiente-Istruttore/Collaboratore, la documentazione ufficiale del compenso percepito nell'annualità precedente. Dovrà essere predisposta e consegnata tale certificazione anche sulle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese, premi e compensi per l'esercizio diretto dell'attività sportiva che non superano la soglia annua di esenzione di 7.500 euro.
Il termine è fissato al 28 febbraio 2014 per le certificazioni aventi ad oggetto l'anno solare 2013. Entro tale data le ASD e le SSD dovranno consegnare detta certificazione agli Istruttori/Collaboratori. Una copia, così sottoscritta per ricevuta dal percipiente, dovrà essere conservata c/o la Sede dell’Associazione e consegnata per la predisposizione ed invio a luglio del Modello 770.
Da ultimo si fa presente che l’omessa o infedele compilazione della certificazione dei compensi corrisposti per attività professionali e per attività sportive dilettantistiche è punita con la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. Parimenti si rammenta che è onere del sostituto d’imposta (cioè dell’Associazione) comprovare l’avvenuta consegna della certificazione al percipiente e, pertanto, è opportuno che la consegna avvenga mediante lettera raccomandata (se l’Istruttore non è più rintracciabile) o a mano con
firma per ricevuta.