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LA GESTIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI SPORTIVI DILETTANTI

17.07.2014 08:46

 

Probabilmente nel corso della vostra attività associativa vi sarà capitato di erogare dei rimborsi spese agli sportivi dilettanti che collaborano con il vostro ente.
 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, in risposta a molteplici richieste di chiarimento, ha fornito alcune precisazioni in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese ai soggetti che esercitano attività sportiva dilettantistica tramite la Risoluzione n. 38E del 11 aprile 2014. IN SINTESI l’Agenzia ha precisato che le indennità chilometriche vanno considerate “rimborsi delle spese di viaggio” e come tali non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente se sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori dal Comune in cui lo sportivo risiede o dimora abitualmente; conseguentemente non assume rilevanza la sede dell’associazione erogante il rimborso.
 
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di 7.500€, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi percepiti.
 
Con la presente si farà inoltre brevemente riferimento agli adempimenti fiscali conseguenti come la certificazione dei corrispettivi, il Mod. 770 e la dichiarazioni dei redditi.
 
PRECISAZIONE
Tali disposizioni, oltre a riguardare coloro che esercitano direttamente l’attività sportiva dilettantistica è applicabile anche ai titolari di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale.
La normativa trova applicazione a condizione che il soggetto erogante sia una società o associazione sportiva dilettantistica riconosciuta. A tale fine è necessario che:
-nella denominazione sociale sia specificata la natura sportiva dilettantistica
-nello Statuto sia specificamente previsto come oggetto sociale lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, ex art 90 L. 289/2002
-la società o associazione risulti iscritta nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI.
 
L’articolo 67, co. 1, lett. M TUIR prevede un regime speciale di tassazione per alcune somme annoverate tra i redditi diversi:
-indennità di trasferta
-rimborsi forfettari di spesa
-premi e compensi
-compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
 
Il successivo art. 69 TUIR e l’art. 25 L 133/99 dispongono che i soggetti erogatori:
-fino a 7.500€ annui per ciascun percipiente non operino alcuna ritenuta (sono somme in completa esenzione).
-tra i 7.500€ ed i 28.158,28€ venga operata una ritenuta a titolo d’imposta (quindi definitiva) del 23% oltre ad addizionali Irpef
-oltre i 28.158,28€ venga operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% oltre ad addizionali Irpef
 
Si rammenta però che l’importo di 7.500€ deve essere considerato come somma complessiva percepita dal soggetto nel corso
dell’anno solare tenendo in considerazione tutti i compensi, premi, rimborsi forfettari ed indennità che egli percepisce cumulativamente anche da associazioni o società sportive diverse.
A titolo esemplificativo alcune delle categorie che possono ricevere i compensi sulla base della normativa ora esplicata sono atleti, istruttori, allenatori, collaboratori amministrativo – gestionali.
 
Come sopra accennato la Risoluzione 38 del 2014 ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle indennità chilometriche riconosciute ai soggetti poc’anzi indicati evidenziando che “le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.” 
 
Da ciò consegue che il trattamento fiscale sarà quello di seguito sintetizzato:
1- SPESE DOCUMENTATE:
a- Se l’attività è svolta NEL territorio comunale vanno sommate ai compensi/premi/indennità e NON concorrono alla formazione del reddito fino a 7.500€.
b- Se l’attività è svolta FUORI dal territorio comunale NON concorrono alla formazione del reddito e NON rilevano per il superamento della franchigia di 7.500€
2- SPESE FORFETTARIE
a- Se l’attività è svolta NEL territorio comunale vanno sommate ai compensi/premi/indennità e NON concorrono alla formazione del reddito fino a 7.500€.
b- Se l’attività è svolta FUORI dal territorio comunale vanno sommate ai compensi/premi/indennità e NON concorrono alla formazione del reddito fino a 7.500€.
 
I due punti di maggior rilievo della richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono prima di tutto che per poter considerare documentate le indennità chilometriche esse “devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo ed alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.”
 
Secondariamente il territorio comunale di riferimento è quello “ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto che percepisce  ’indennità chilometrica. Non assume invece rilevanza a tal fine la sede dell’organismo erogatore (associazione o società sportiva).”
 
Ciò significa che se la sede di effettuazione degli allenamenti e delle gare interne è situata ad esempio a Milano:
- se il soggetto che percepisce il rimborso risiede o ha la dimora abituale nel Comune di Milano e per recarsi agli allenamenti/gare interne percepisce un’indennità chilometrica precisamente documentata esse fanno cumulo con i compensi percepiti e generano obblighi sia in capo al percettore (Unico o Mod. 730) sia in capo al soggetto erogatore (Mod. 770).
- se al contrario il soggetto che percepisce il rimborso risiede o ha la dimora abituale in un Comune diverso da quello dell’esempio le indennità chilometriche documentate non generano alcun obbligo dichiarativo né in capo al soggetto percettore né all’erogatore.
Sarà cura del soggetto percettore comunicare ogni variazione della propria residenza o dimora abituale.