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Verifica Fiscale: Come funziona e come prepararsi

03.10.2014 15:28

E’ ormai noto alla stragrande maggioranza delle associazioni che l’Agenzia delle Entrate da alcuni anni ha inserito gli enti no profit tra le sue priorità in ambito di controlli fiscali. La ratio di tali controlli è quella di smascherare le attività commerciali che si fingono associazioni per poter beneficiare delle numerose agevolazioni finanziarie previste dalla nostra legislazione.

Durante i controlli sono emersi numerosi casi di saloni estetici, ristoranti, discoteche o centri fitness che avevano una attività puramente commerciale, ma una veste di associazione sportiva o culturale.

I verificatori però, purtroppo, per eccesso di zelo se così vogliamo definirlo, hanno effettuato e continuano ad effettuare controlli su enti che hanno tutte le caratteristiche per poter essere considerati delle autentiche realtà associative senza alcuno scopo commerciale mascherato per non versare imposte, ma gli Uffici Finanziari spesso non hanno la “sensibilità” per cogliere tali differenze e la conseguenza sono stati centinaia di accessi ed in seguito accertamenti nei confronti di realtà genuine. Analizziamo ora i primi punti per poter far fronte a tale, ci si augura remota, possibilità.La norma apicale che disciplina gli accessi da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate negli Enti non commerciali e nelle Onlus è l’art 52 del DPR 633 del 1972. I locali utilizzati da questi enti sono sempre stati considerati dei “locali diversi” in base al secondo comma della norma sopra richiamata, circostanza che implicava che qualsiasi accesso da parte dei funzionari fosse possibile solo ed unicamente in presenza di idonea autorizzazione del Procuratore della Repubblica; autorizzazione che veniva concessa tra l’altro esclusivamente in presenza di “gravi indizi di violazioni fiscali allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.”

Ovviamente tale circostanza limitava moltissimo l’attività accertativa che è infatti rimasta molto contenuta fino alla modifica di tale articolo per opera del D.L. 16/2012 che a marzo di quell’anno ha modificato la norma affermando che gli accessi degli ispettori del fisco nelle sedi degli Enti no profit e delle Onlus potevano essere disposti con una semplice autorizzazione del Capoufficio da cui dipendono.

Questa modifica ha conseguentemente aperto le porte alle numerose verifiche fiscali che hanno colpito negli ultimi anni tutti i tipi di associazioni, prime tra tutte le ASD e le Onlus in quanto considerate più a rischio rispetto ad altre realtà.

L’autorizzazione della Procura è ancora necessaria solamente nel caso in cui i locali adibiti a sede dell’associazione siano anche adibiti a privata abitazione.

Precisiamo però che tali verifiche dovrebbero rispettare quanto previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 12  ossia dovrebbero essere basate su esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, svolgendosi durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse.

Durante le verifiche gli accertatori, dopo aver esibito la lettera di incarico ed i tesserini identificativi, chiederanno prima di tutto l’esibizione dei Libri Sociali (di cui abbiamo trattato nella precedente circolare) e di tutte le scritture ed i documenti attinenti l’attività esercitata relativamente al solo anno fiscale oggetto di verifica.

Per tale motivo si ribadisce l’importanza della corretta  tenuta sia di tutti i libri sociali che della contabilità (fatture passive ricevute e fatture emesse, compensi sportivi ecc) che si conclude con il bilancio da approvare annualmente.

I verificatori procederanno ad una valutazione di quanto da voi consegnato, controllando che le indicazioni riportate nel vostro Statuto vengano effettivamente rispettate nei libri sociali come ad esempio la modalità di convocazione dell’assemblea dei soci ed il rinnovo delle cariche sociali. Tale valutazione avrà lo scopo di appurare che esista una reale vita associativa, basata su verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci che durante l’arco degli anni avranno verbalizzato le delibere attinenti tutti gli aspetti della vostra associazione.

Solo secondariamente, una volta valutata la precisione dei libri sociali, i funzionari procederanno alla verifica delle scritture contabili controllandone ogni aspetto, come l’attinenza delle spese, la tracciabilità, il rispetto delle norme antiriciclaggio, i modelli 770, Irap ed Unico inviati e via di seguito.

Potranno inoltre essere effettuate delle cosiddette “Interviste” alle persone presenti presso la sede dell’associazione. Tali interviste saranno rivolte sia ai soci che ai collaboratori e consistono in formulari  standard che verranno compilati da ogni persona presente presso l’ente. Le domande riportate possono essere fuorvianti e lo scopo implicito di tali moduli è quello di porre l’associazione in una potenziale situazione critica che dovrà essere difesa successivamente in quanto frequentemente le risposte fornite in buona fede si ritorcono nei confronti dell’ente perché fornite senza pensare al reale significato di tali quesiti.

Nel caso in cui non vogliate o non possiate produrre la documentazione fiscale richiesta tenete presente che il comma 5 dell’art 52 DPR 633/1972 stabilisce che “I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto si intende anche la dichiarazione di non possedere i libri, i registri ed i documenti e la sottrazione di essi all’ispezione.”

La mancata esibizione potrebbe quindi aprire la strada a conseguenze ben peggiori come la ricostruzione presuntiva della base imponibile ai fini Ires, Iva e Irap oltre a sanzioni ed interessi.  

Lo Studio rimane a disposizione per effettuare un check up della vostra posizione al fine di valutare quali azioni intraprendere per porsi al riparo quanto più possibile  da contestazioni da parte degli Uffici Finanziari