Dall’anno scorso, con l’emanazione del c.d. Decreto Balduzzi, molte associazioni sportive si sono trovate nella situazione di non sapere se dover richiedere obbligatoriamente il certificato medico oppure no, in quanto la normativa ha subito repentine e diametralmente opposte modifiche che hanno creato molte perplessità.
Nonostante l’obbligatorietà del certificato sia stata effettivamente abolita per tutte le attività sportive denominate ludico/motorie amatoriali, non era stato stabilito cosa si intendesse per ludico/motorie e di conseguenza, a fini cautelativi, molte realtà hanno continuato a chiedere di produrre il certificato medico.
Il Ministero della Salute, in seguito all’emanazione ad agosto di un apposito Decreto volto a far piena chiarezza sulla normativa, ha pubblicato l’8 settembre 2014 le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica. Tale documento fornisce finalmente la definizione di attività sportiva non agonistica; viene precisato inoltre chi deve richiedere i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato oltre agli esami clinici da sostenere.
Per quanto riguarda i medici il decreto mette inoltre a loro disposizione il facsimile che dovrà essere utilizzato e stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione.
Le linee guida recentemente emanate dal Ministero sono volte a superare le difficoltà interpretative che sono state sollevate nel tempo da parte dei medici e dalle realtà operanti nell’ambito sportivo.
Prima di tutto occorre chiarire che vengono considerate come attività ludico/motorie amatoriali solo le attività sportive amatoriali, come ad esempio effettuare nuoto libero senza partecipare a corsi o utilizzare autonomamente attrezzi sportivi. “Sono attività che vengono svolte in forma autonoma e che di norma non prevedono un impegno cardiaco importante nè competizione” viene affermato dal Dott. Guido Marinoni, vicesegretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale.
Nelle Linee guida ministeriali è stato quindi stabilito che l’obbligo del certificato medico è riferito solo alle seguenti categorie, in quanto si presuppone che siano questi soggetti coloro i quali praticano attività sportive non agonistiche:
1) Alunni che svolgono attività fisico/sportive organizzate dalle scuole fuori dall’orario scolastico
2) Coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e al Coni, ma che non siano considerati atleti agonisti.
3) Chi partecipa a giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
La norma così descritta dovrebbe chiarire ogni dubbio, ma invece resta incerta nella sua sostanza perché se ad esempio un corso di nuoto è organizzato da un centro sportivo il certificato non è necessario, ma se il centro sportivo è affiliato al Coni o ad una Federazione allora esso diventa obbligatorio.
Vi è inoltre da considerare l’aspetto della responsabilità personale dei gestori degli impianti sportivi ed il nodo assicurazioni.
Molte compagnie stipulano polizze che coprono da eventuali sinistri solo nel caso in cui l’ente abbia richiesto un certificato medico che invece non dovrebbero essere tenuti a richiedere, mentre per quanto concerne la responsabilità oggettiva molti gestori potrebbero preferire, al fine di una maggior tutela della propria attività, richiedere in ogni caso al potenziale atleta tale certificato.
Passando agli altri argomenti trattati dalle Linee Guida Ministeriali esse prevedono che i controlli debbano essere annuali e che il certificato abbia la durata di un anno dalla sua emissione.
I medici autorizzati ad emettere tali certificati sono i medici di medicina generale ed i pediatri per i propri assistiti, nonché i medici specializzati in medicina dello sport oppure i medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI.
Il documento ministeriale elenca inoltre quali sono gli esami da seguire per il rilascio come ad esempio la misurazione della pressione ed un ECG a riposo, oltre ad esami specifici in casi particolari meglio evidenziati nel decreto.
Possiamo quindi concludere che le Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive ed al Coni sono obbligate a chiedere ai propri iscritti, partecipanti ad attività sportive da esse organizzate, la produzione del certificato medico come previsto dalla normativa sopra indicata.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito