Le prestazioni di lavoro gratuito, anche note con il nome inesatto di “volontariato” (che in realtà non possono essere ricondotte alla nozione tipizzata di volontariato di cui alla L. 266/1991, utilizzabile solo negli enti che si occupano di tale fattispecie) corrispondono a prestazioni assunte per vincolo di affezione e benevolenza nel confronti dell’ente, in assenza di retribuzione nonostante siano permessi i rimborsi per anticipi spese.
Sull’associazione grava l’onere di provare che la prestazione sia a titolo gratuito, per tale motivo si suggerisce di redigere una scrittura privata a cui apporre data certa al fine di sancire che si tratta di un rapporto a carattere totalmente gratuito. In tal modo l’ente potrà superare la presunzione di lavoro in nero e la conseguente maxi sanzione da 1.950€ a 15.600€ per ogni lavoratore considerato irregolare, più un’ulteriore sanzione di 195€ per ogni giorno in cui tale persona si presume abbia lavorato in nero presso l’ente.
Che vi siano delle persone che gratuitamente prestano la propria opera per il buon funzionamento dell’associazione è l’elemento cardine su cui si basa l’esistenza del 99% degli enti esistenti nel nostro sistema, ma si sottovaluta sempre l’importanza di dare una veste di certezza giuridica di questa tipologia di rapporto. Capita di frequente che le associazione trascurino tale adempimento, considerando ovvia la presenza di cosiddetti “volontari”, ma in caso di accesso da parte dei funzionari ispettivi l’onere della prova graverà sull’ente medesimo ed a nulla varranno le dichiarazioni orali contrarie in quanto potranno essere considerate mendaci se non supportate da documentazione comprovante quanto affermato.
La predisposizione di tale semplice documento può aiutare nel mettere al riparo da qualsiasi contestazione e dalle elevatissime sanzioni previste dalla normativa, che si ricorda saranno in capo sia all’ASD che al legale rappresentante e le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
Le prestazioni gratuite e gli eventuali rimborsi non richiedono alcuna registrazione sul LUL. Tuttavia il Ministero del Lavoro ha affermato che i rimborsi spese erogati ai dipendenti pubblici devono essere obbligatoriamente registrate sul Libro Unico del Lavoro.