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La Nuova Certificazione Unica 2015 - Tra complicazioni e sanzioni

24.02.2015 11:50

Dal 2015 le Associazioni, così come la generalità dei datori di lavoro o dei soggetti che effettuano ritenute d’acconto, si trovano di fronte al nuovo adempimento della Certificazione Unica che prende il posto del vecchio CUD.

Questo nuovo obbligo non è di certo una facilitazione o un’agevolazione rispetto al meccanismo utilizzato fino all’anno scorso, infatti il nuovo CU non si può più realizzare in carta libera come fatto in precedenza ma deve essere redatto utilizzando l’apposito modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio che si compone di 297 campi da compilare e di ben 115 pagine di istruzioni.

La data di consegna delle Certificazioni ai sostituiti rimane la medesima: il 28 febbraio 2015

Ciò che cambia, oltre all’utilizzo obbligatorio del modulo, è l’ulteriore obbligo di invio della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 7 marzo di ogni anni (solo per quest’anno la scadenza è il 9 marzo essendo il 7 un sabato).

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100,00.

Basta osservare il modello per rendersi conto che questa nuova complicazione non era ne attesa ne gradita, ma la sua inosservanza è pesantemente sanzionata.

Attenzione quindi alla prossima scadenza del 28 febbraio 2015

Questa “semplificazione al contrario” introduce nuovi obblighi per una pluralità di soggetti, tra cui ad esempio le Associazioni di ogni genere che hanno intrattenuto nel corso del 2014 rapporti di lavoro, di collaborazione a progetto, collaborazione occasionale esenti da ritenute e imposte o abbiano effettuato versamenti di ritenute a professionisti.

L’obbligo dell’invio del modello entro il 7 marzo permetterà  inoltre all’Amministrazione Finanziaria di reperire una parte dei dati che le saranno necessari per poter inviare in seguito i Mod. 730/2015 precompilati relativi ai redditi 2014.

Il nuovo modello deve essere trasmesso dal sostituto d’imposta tramite un intermediario abilitato indicando tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati (CoCoPro ad esempio), i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi (tra cui rientrano le somme erogate dalle Associazioni ai collaboratori anche se esenti fino al limite di 7.500€).

Per ogni soggetto al quale l’Associazione ha erogato compensi sotto qualsiasi forma dovrà quindi essere consegnata entro il 28 febbraio la Certificazione realizzata sul modello dell’Agenzia delle Entrate (debitamente firmata da parte del legale rappresentante dell’ente) al soggetto percettore di tali somme.

Quindi anche se avete retribuito alcuni collaboratori tramite le note collaborazioni esenti ai sensi dell’art 67, co. 1, Lett. M TUIR e non avete versato alcuna ritenuta siete comunque obbligati a rilasciare tale certificazione.

Non vanno indicate solamente le somme erogate a titolo di rimborso spese documentate, vitto o alloggio e trasporto fuori dal Comune di residenza.

A questa Certificazione seguirà ovviamente l’invio a luglio del Modello 770 Semplificato che riepilogherà nuovamente le somme erogate e le ritenute effettuate o i redditi esenti da ritenuta erogati.

Da ultimo ricordiamo che l’omessa, errata o tardiva presentazione della Certificazione Unica è sanzionata con un importo di 100,00€ per ogni singola certificazione omessa. La sanzione non si applicherà solo nel caso in cui la corretta certificazione venga inviata entro il 12 marzo 2015.

Massima attenzione quindi a questo nuovo adempimento in scadenza a breve.