Questo argomento è di fondamentale importanza nella vita associativa poiché spesso erroneamente si reputa che tutta la responsabilità sia unicamente in capo al Legale Rappresentante dell’ente.
Due diverse sentenze, su argomenti diversi ma correlati nel giungere ad una comune conclusione, stabiliscono invece un principio di fondamentale rilevanza: “La responsabilità personale e solidale degli amministratori di associazioni prevista dall’art 38 Codice Civile per coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.” Da tale principio si ricava la massima in base alla quale le conseguenze delle azioni compiute dai membri dell’associazione non ricadono unicamente sul Presidente, ma sulle persone che hanno concretamente posto in essere tali azioni, sia che fossero delegate dal Legale Rappresentante oppure no.
Vediamo ora in dettaglio come dottrina e normativa disciplinano l’aspetto della responsabilità.
Le associazioni non riconosciute (che sono la stragrande maggioranza in Italia), non essendo dotate di personalità giuridica, non godono di piena e perfetta autonomia patrimoniale. Proprio per questo motivo gli aspetti relativi alla responsabilità assumono una grande rilevanza. In via generale occorre sottolineare come sia configurabile la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente, indipendentemente dal fatto che tali persone ricoprano o meno un ruolo dirigenziale all’interno dell’associazione.
In ambito civilistico questo fatto comporta, ai sensi dell’art 38 Cod. Civ. che ove il fondo sociale non sia sufficiente a soddisfare un’eventuale pretesa erariale nei confronti dell’associazione non riconosciuta, saranno tenuti a rispondere con il proprio patrimonio personale tutti i soggetti che abbiano compiuto atti concreti di gestione per conto della stessa. Questo elemento comporta che, nonostante il Presidente sia normalmente il legale rappresentante, la responsabilità personale e solidale non ricadrà unicamente su di lui, ma su tutti coloro che abbiano effettivamente posto in essere comportamenti di gestione, anche in caso di contestazioni fiscali.
Pertanto in un’associazione non riconosciuta, indipendentemente dal rivestire o meno una carica sociale, assume rilevanza ai fini della responsabilità l’aver agito in nome e per conto dell’ente stesso.
Conseguentemente il soggetto che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione non potrà liberarsi dalla responsabilità, anche nell’ipotesi in cui sia uscito dall’associazione medesima.
E’ infatti la Sentenza di Cassazione n. 20485/13 a stabilire che la responsabilità non nasce dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dall’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione.
Anche per quanto concerne le condotte penali previste dal D.Lgs 74/2000 la normativa prevede che sia punibile chiunque ponga in essere le condotte previste. Ciò comporta che non è richiesta una particolare funzione o carica per essere soggetto imputabile, essendo le norme dirette a punire tutti coloro che, con il proprio comportamento, realizzino le ipotesi contemplate.
I Presidenti possono, forse, tirare un parziale sospiro di sollievo.