Forse vi sarà capitato di leggere di associazioni, soprattutto Onlus, che sensibilizzano i propri soci invitandoli ad inserire l'ente tra i beneficiari in caso di successione oppure suggerendogli di effettuare una donazione cospicua, ma non tutte le associazioni sanno che questi trasferimenti godono di una detassazione completa nel rispetto di alcuni requisiti.
Il Decreto Legislativo 346/1990 sancisce all'art 3 che non sono oggetto di imposta di successione i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
La condizione è che l'ente dimostri, nel termine di cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dalla donazione, di aver impiegato i beni ed i diritti ricevuti per le finalità indicate dal testatore o dal donante. Sarà quindi necessario che nell'atto pubblico venga espressamente indicata la finalità per la quale si effettua la donazione o la successione.
Graverà inoltre sul donatario l'onere di dimostrare la destinazione delle somme alle finalità indicate nell'atto pubblico.
Attenzione: nel caso in cui l'associazione non riesca a dimostrare efficaciemente quanto sopra, perderà il diritto all'esenzione e sarà assoggettato al tributo.