Studio Commercialista specializzato nella consulenza alle Associazioni Sportive, Culturali e Sociali

Studio Ceriani - Consulenza Associazioni

Via 29 Maggio n. 18
LEGNANO (MI)
20025
Tel. 0331/599454
Tel. 0331/548935
Fax. 0331/598009
associazioni@studioceriani.com

Nessun obbligo di dotarsi di POS per le associazioni

18.06.2014 17:09

L’art. 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 stabilisce che tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito. L’entrata in vigore della norma avrebbe dovuto essere il 1 gennaio 2014, ma la sua applicazione è stata prorogata dal cd. Milleproroghe (Legge 27 febbraio 2014 n. 15) al 30 giugno 2014.

In base al tenore letterale della normativa, dal 30 giugno prossimo tutte le persone che acquisteranno servizi o prodotti presso qualunque soggetto esercente attività commerciale, compresi i liberi professionisti e le associazioni che esercitano attività commerciale, potranno chiedere di  pagare le cifre superiori ai 30€ tramite il terminale POS.

Entrando nello specifico della normativa essa prevede che si possa richiedere di effettuare il pagamento oltre che per contanti (nei limiti della normativa antiriciclaggio), bonifici, assegni anche con carte di debito introducendo in questo modo una nuova possibilità di pagamento rimandata alla scelta del debitore.

Come si noterà il Decreto ha indicato unicamente le carte di debito (Bancomat), intendendo come tali gli strumenti di pagamento emessi dagli Istituti di Credito che consentono l’addebito in tempo reale sul conto corrente del cliente ed escludendo di conseguenza le carte di credito.

Il provvedimento, che in un primo momento sembrava introdurre l’obbligo generalizzato anche per professionisti ed associazioni esercenti attività commerciale di dotarsi del POS stabilisce in realtà una situazione ben diversa: non è stato introdotto l’obbligo di dotarsi del terminale per i pagamenti elettronici e quindi conseguenzialmente l’obbligo da parte del cliente senza partita iva, ossia privato cittadino, di pagare unicamente tramite il terminale POS, ma vi è solamente una nuova possibilità offerta al cliente restando immutati gli altri strumenti di pagamento precedentemente citati.

Il Consiglio Nazionale Forense con la Circolare n. 20 del 20 maggio 2014 ha sottolineato che “la disposizione introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito”

Nel caso in cui il cliente volesse effettuare il pagamento tramite utilizzo del Bancomat ed il professionista o l’associazione esercente attività commerciale ne fossero sprovvisti si determinerebbe unicamente la fattispecie della mora del creditore che non libera il debitore dall’obbligazione. Inoltre non è prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Come affermato anche dalla Circolare n. 12/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la quale conferma l’interpretazione del Consiglio Nazionale Forense, “la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito; bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito come previsto dalla normativa. Di conseguenza nessun obbligo di installazione del POS è previsto a carico del professionista.”

Ad ulteriore e definitiva conferma di quanto sopra riportato mercoledì 11 giugno 2014 il Governo ha risposto all’interpellanza parlamentare n. 5-02936 presentata dall’Onorevole Causi. Nella risposta all’interpellanza il Governo, oltre a ripercorrere l’excursus che ha determinato l’introduzione della normativa oggetto della presente Circolare, conferma l’interpretazione del Consiglio Nazionale Forense affermando che “essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

In tal senso sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico del professionista che non dovesse predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.”

Da ultimo non si può trascurare il costo per l’installazione e la gestione dei POS nonché le spese legate ad ogni pagamento.

I canoni mensili medi variano da 10€ a 28€, a tale onere bisogna aggiungere il costo della chiamata per la transazione e soprattutto le spese per ciascuna transazione che mediamente si attestano sul 2-3% dell’importo oggetto del pagamento elettronico.

Nella risposta all’interpellanza il Governo stabilisce che per minimizzare l’incidenza degli oneri a carico di imprese, commercianti e professionisti dovranno essere attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato al fine di ridurre i costi legati alla disponibilità ed all’utilizzo dei POS, ottenendo così una significativa compressione dei costi.

 

IN CONCLUSIONE:

Non è previsto alcun obbligo di installazione dei terminali POS ed inoltre non è stata introdotta alcuna sanzione per chi non si doterà del terminale.

Il cliente privato cittadino che vorrà pagare solamente utilizzando carte di debito (Bancomat) e non dovesse trovare a disposizione il POS si troverà nella condizione di mora del creditore, che non libererà il cliente dall’obbligazione, ma sospenderà il pagamento fino al momento in cui verrà installato il terminale.