L'Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 45 del 6 maggio 2015, ha "alleggerito" le conseguenze per le ASD in caso di violazione dei limiti di tracciabilità delle transazioni.
Come noto le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/1991 non possono effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori a 1.000,00€ (fino al 23 dicembre 2014 tale importo era 516,42€).
In caso di violazione di tale limite gli Uffici procedono, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DM 1999/473, a:
- disconoscere in capo alla ASD tutti i benefici derivanti dall'applicazione della Legge 398/1991;
- nel caso di pagamenti effettuati tramite le esenzioni previste dal TUIR all'art 69, comma 2, (il noto limite di 7.500€) nei confronti di atleti, giudici di gara ecc, viene disconosciuto in capo ai soggetti percipienti il beneficio dell'esenzione dall'Irpef delle somme incassate;
- nel caso l'associazione abbia ricevuto sponsorizzazioni l'Ufficio disconosce la deducibilità del costo in capo al soggetto erogante
Successivamente ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 45 si evince che il sistema sanzionatorio da applicare in caso di inosservanza del limite di tracciabilità dei pagamenti comporta solamente il venir meno in capo all'Associazione delle agevolazioni derivanti dalla Legge 398 e l'applicazione di una sanzione da 258€ a 2.065€ e quindi non è più possibile procedere al:
. disconoscimento dei costi in capo ai soggetti eroganti sponsorizzazioni
- disconoscimento del regime di esenzione dall'Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dalle ASD
Questi chiarimenti sono da accogliere con favore, anche se si sottolinea sempre l'opportunità e la convenienza di utilizzare sempre metodi tracciabili di pagamento anche per importi inferiori ai 1.000€